False Entrate

 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo le acute note che il nostro caro amico Lamberto ci ha inviato.

Dopo la Direzione Provinciale Roma 3 (da cui dipende l’ Ufficio Territoriale Roma 4 competente per la mia residenza) riprodotta in allegato 1 e con la quale l’ Agenzia delle Entrate riconosce che sono in corso le “verifiche inerenti gli adempimenti dichiarativi del Sostituto d’ Imposta” (INPS), altro collega ora in pensione riceve  dal Garante del Contribuente di altra Direzione Provinciale la lettera allegato 2 che per motivi di privacy (non riguardando me) ho debitamente obliterato.

Noterete che in quest’ ultima il garante è molto più esplicito nell’ affermare indirettamente le responsabilità dell’ INPS; il Garante del Contribuente infatti si esprime con le seguenti parole (3° cpv):

“ in generale, per l’anno 2015 nessuna somma è stata contestata a titolo di integrazione dell’imposta, mentre, con riferimento all’anno di imposta 2016, la diversa modalità di compilazione della comunicazione unica adottata da parte dell’INPS ha determinato – e sta determinando – in relazione alle somme percepite, soggette a tassazione separata, esiti da liquidazione”.

La frase successiva, invece, interessa soltanto quei colleghi che avevano presentato il 730/2017 o il Modello Redditi PF 2017 per l’ anno 2016 esponendo deduzione e/o detrazioni che non avevano trovato all’ epoca capienza nell’ imposta ma che oggi, con l’ opzione più favorevole della Tassazione Ordinaria possono scomputare tali deduzioni e detrazioni fino a copertura totale o parziale dell’ importo preteso con l’ Avviso Bonario.

Inoltre la lettera prende nota che il versamento della 1^ rata è effettuato al solo scopo di evitare ulteriori sanzioni, non costituisce riconoscimento di debito c riserva del contribuente di richiederne la restituzione.

Le 2 lettere non risolvono ancora il nostro problema, ma credo che la nostra ipotesi di errore da parte dell’ INPS nella C.U. 2017 per i redditi 2016 abbia fatto molta strada all’ interno dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE o perlomeno risulta suffragata da quest’ ultima.

Dal tenore, inoltre, di tutta il testo della lettera del Garante, mi pare di poter affermare che ci siamo mossi in modo corale con accortezza, prudenza ed al meglio anche rispetto a colleghi di altre Banche.

 

 

Direzione Provinciale III di Roma

______________

Ufficio Territoriale di Roma 4-Collatino

Sig.xxxxxxx

OGGETTO: Richiesta di riesame in autotutela della comunicazione n.xxxxxxxx

Con la comunicazione n. 0020533317201 è stato informato sul conteggio finale delle somme dovute a titolo di IRPEF sui redditi soggetti a tassazione separata (art. 17 del d.P.R. n. 917/1986) percepiti nel 2016.

Il 24 maggio 2021 ha chiesto il riesame in autotutela della comunicazione, chiedendo l’annullamento della stessa e in subordine “una sospensione del pagamento entro 30 giorni (scadenza 06/06/2021)”. Circa le motivazioni della richiesta, il sostiene che trattasi di imposti erogati dall’INPS … omissis… per conto del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione del reddito del personale dipendente delle imprese del credito … omissis … Tale riliquidazione non è, infatti mai stata operata negli anni precedenti né al sottoscritto (per le citate annualità 2013, 2014 e 2015) né ad altri esodati bancari in tutti gli anni di esistenza del citato fondo di sostegno dal 2000 ad oggi”.

Nelle more delle verifiche relative alla correttezza degli adempimenti dichiarativi del sostituto, rectius se le somme erogate siano redditi soggetti a tassazione separata (art. 17 del d.P.R. n. 917/1986), l’Ufficio ritiene che l’originario termine di 30 giorni per il versamento delle somme dovute, decorra dalla successiva comunicazione che sarà trasmessa al contribuente.

Significando che, qualora le somme siano dovute, l’omesso versamento a seguito della comunicazione ricevuta n. 0020533317201 non sarà sanzionato ex art. 6 del D.Lgs n 472/97.

IL CAPO AREA 1

xxxxxxxxxxxxx(*)

Firmato digitalmente

(*) firma su delega del Direttore Provinciale, …….

L’originale è conservato agli atti dell’Ufficio emittente

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 4 Collatino Via Marcello Boglione 63 – Roma Tel. 06-227362933 – Fax 06-50763640

email: dp.IIIRoma.utRoma4@agenziaentrate.it

 

 

                                                    

Informazioni su Walter Bottoni

Nato il primo settembre 1954 a Monte San Giovanni Campano, ha lavorato al Monte dei Paschi. Dal 2001 al 2014 è stato amministratore dei Fondi pensione del personale. Successivamente approda nel cda del Fondo Cometa dei metalmeccanici dove resta fino 2016. Attualmente collabora con la Società di Rating di sostenibilità Standard Ethics.
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